Sul licenziamento per abuso dei permessi legge 104

Con una recente sentenza, la suprema Corte di Cassazione, seguendo un orientamento ormai consolidato da pacifica giurisprudenza, ha confermato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice in permesso, per essersi fermata ad effettuare acquisti presso un mercatino.
È una importante conferma del fatto che eventuali attività personali svolte dal dipendente non possono essere considerate un abuso, soprattutto se marginali o se non vi è la prova che tali attività siano state effettuate per soddisfare esigenze personali anziché dell’assistito.
COSA PREVEDE LA LEGGE
La Legge n. 104 del 1992, prevede una serie di benefici e agevolazioni, per il lavoratore dipendente che assiste un familiare disabile. Tra questi aiuti la possibilità di usufruire dei cosiddetti permessi 104 retribuiti. In base alla legge, il lavoratore può usufruire di tre giorni al mese per assistere il familiare con disabilità. Peraltro, il limite di tre giorni di permesso può essere superato, quando il lavoratore debba assistere più familiari disabili. Quindi, in queste situazioni è possibile cumulare i permessi per ogni familiare assistito. Nel caso di due persone assistite (es. entrambi i genitori), si passa da tre a sei giorni al mese.
La legge stabilisce che il lavoratore può sfruttare questi permessi anche frazionandoli in ore (2 ore di permesso giornaliero se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese). I permessi possono essere fruiti a condizione che il beneficiario dell’assistenza non sia ricoverato a tempo pieno.
Poiché le modalità di assistenza non sono specificate o delineate dalla legge, è consuetudine ritenere che essa debba essere svolta fornendo al congiunto assistenza pseudo-infermieristica, di accompagnamento, oppure di sostituzione nello svolgimento di “commissioni” esterne.
Il beneficiario dei permessi dovrà quindi assistere il proprio congiunto presso l’indirizzo indicato (che può essere aggiornato).
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
L’obbligo di prestare, nei giorni di permesso, attività prevalente in favore del familiare disabile, lascia liberi di organizzare tale assistenza come meglio si ritiene opportuno. Considerando le diverse esigenze di ogni assistito non è facile stabilire di preciso il limite entro cui un dipendente stia effettivamente assistendo (direttamente o indirettamente) la persona bisognosa.
Ad esempio, se durante il giorno del permesso si deve andare a fare la spesa per la persona assistita, è normale che si faccia anche la propria spesa. Il problema è stato sempre quello di stabilire entro che limiti si possono fare anche altre attività personali. In linea generale si ritiene fondamentale che il dipendente occupi la maggior parte del tempo all’assistenza, limitando al massimo il tempo dedicato ad attività personali.
Qualora il lavoratore dipendente abusi dei permessi 104 usufruendone per soddisfare esigenze personali, senza prestare assistenza, non solo arreca un disagio alla persona che assiste, ma è anche imputabile di truffa nei confronti dello Stato.
Infatti, viene a configurarsi una vera e propria condotta illecita, tanto nei confronti dell’Inps, ente erogatore della corrispondente indennità, quanto nei confronti del datore di lavoro che subisce sia un danno economico (deve comunque sostenere l’onere contributivo e accantonare il TFR anche per i giorni di assenza); sia un disagio organizzativo dovendo far fronte all’assenza del lavoratore.
L’accertato abuso, costituisce “grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’ente assicurativo” e quindi divente giusta causa di licenziamento del lavoratore, non tanto per il disvalore sociale del comportamento, quanto per il fatto che con il suo comportamento illecito scarica sulla collettività e sull’azienda i costi della propria slealtà.
LA VICENDA
Il caso in questione ha avuto inizio con il licenziamento di una dipendente che, in permesso 104, si era intrattenuta in un mercatino per fare acquisti. Il datore di lavoro ha considerato un grave illecito disciplinare, giusta causa del licenziamento, l’uso del permesso per scopi, non legati all’assistenza del familiare disabile.
Tale licenziamento è stato giudicato illegittimo dai giudici di primo e secondo grado e poi dalla Cassazione. La lavoratrice si è difesa sostenendo di aver fatto gli acquisti mentre si recava a casa del familiare da assistere. Quindi, per i giudici del doppio grado di giudizio nel merito, la donna aveva rispettato gli scopi assistenziali della Legge 104/92, utilizzando i permessi in un “contesto compatibile con le esigenze del familiare assistito”.
La Cassazione, con l’Ordinanza numero 24130 del 9 settembre 2024, ha confermato la nullità del licenziamento precisando il contesto di applicazione dei permessi lavorativi garantiti dalla Legge 104.
La Corte ha evidenziato che la normativa non richiede che il lavoratore rimanga presso il domicilio del familiare assistito per l’intera durata della giornata lavorativa. Gli Ermellini hanno sottolineato che, “sebbene l’assenza dal lavoro debba essere motivata da necessità assistenziali, questo non impedisce al lavoratore di dedicarsi ad altre attività di minore rilevanza, a patto che queste non contraddicano apertamente gli scopi assistenziali per cui è stato concesso il permesso”. In altri termini, non bisogna occupare gran parte della giornata per attività non connesse all’assistenza; tali ulteriori impegni possono essere adempiuti se rivestono carattere marginale nell’ambito del periodo di assenza dal lavoro.
Una volta ottenuto il permesso per l’intera giornata, il lavoratore deve avere la possibilità di organizzare le ore secondo le effettive situazioni di assistenza del familiare, che possono variare notevolmente.
La sentenza offre anche una guida pratica per l’applicazione equa e ragionevole della legge, ammettendo una commistione e un coordinamento tra le necessità assistenziali e le normali attività quotidiane familiari del lavoratore.
Secondo la Corte di Cassazione l’utilizzo dei permessi 104 per esigenze strettamente personali può configurare una giusta causa di licenziamento solo se tali attività si distanziano completamente dagli scopi assistenziali previsti dalla normativa. Nel caso specifico, l’acquisto di capi di abbigliamento della dipendente, giustamente non è stato considerato un abuso, dato che tali acquisti potevano essere diretti a soddisfare le necessità del familiare assistito.
La Corte ha inoltre chiarito che i lavoratori possono per brevi periodi svolgere attività personali, come fare shopping, spesa e altri acquisti, senza che questo comporti necessariamente un abuso del diritto o una violazione degli scopi assistenziali previsti dalla legge.
Alla luce dei principi enunciati, la Corte di Cassazione ha confermato che l’attività marginale svolta nella vicenda in questione dalla lavoratrice non poteva considerarsi un abuso, anche nel caso di acquisti personali. Di conseguenza, il ricorso presentato dal datore di lavoro è stato respinto ed è stata confermata l’illegittimità del licenziamento.









